Statuto

Articolo 1 — Costituzione, denominazione e normativa applicabile #

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita su iniziativa di Giglioli Cristina, Aurora Scabia e Marco Scabia la fondazione denominata “Fondazione Giuliano Scabia - Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata, “Fondazione Giuliano Scabia - ETS” (d’ora innanzi, la “Fondazione”).
1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “normativa Applicabile”).
1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 — Sede e durata #

2.1. La Fondazione ha sede in Firenze in via delle Conce n. 5.
2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero sedi secondarie.
2.3. La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3 — Finalità, attività ed oggetto sociale #

3.1. La Fondazione, nel perseguire le finalità e esercitare l’attività di interesse generale di cui al successivo punto 3.2. secondo quanto previsto dal CTS, si propone la conservazione e la valorizzazione dell’opera e dell’archivio di Giuliano Scabia, scrittore, artista e drammaturgo italiano (1935-2021), mediante:

  • la schedatura di tutta l’opera di Giuliano Scabia, la digitalizzazione dell’archivio, dei disegni e delle fotografie, con inserimento nei sistemi digitali di schedatura regionali e nazionali, nella prospettiva di poterli consultare e studiare anche on line;
  • la conservazione dell’archivio, della biblioteca, dei materiali scenici e del laboratorio di Giuliano Scabia;
  • la conservazione della Casa archivio, del Laboratorio d’artista e dei materiali ivi esistenti;
  • la promozione in Italia e all’estero, anche attraverso strumenti digitali, della figura di Giuliano Scabia, del contenuto della sua opera, delle attività della Fondazione e dell’accesso ai materiali schedati e digitalizzati;
  • la promozione della consultazione dei materiali esistenti nella Casa archivio e nel Laboratorio d’artista;
  • istituzione di borse per lo studio e la divulgazione dell’opera di Giuliano Scabia, anche in collaborazione con Istituzioni per l’istruzione, la divulgazione delle opere di Giuliano Scabia, anche attraverso riedizioni, letture, mises en espace, messe in scena, in collaborazione con enti e compagnie teatrali;
  • la collaborazione a mostre dedicate a vari aspetti dell’opera di Giuliano Scabia a cura di esse;
  • l’organizzazione di iniziative culturali a fianco di associazioni che si occupano di pazienti psichiatrici o con soggetti in condizione di svantaggio o disagio;
  • l’organizzazione di convegni, incontri, momenti di studio e ogni altra iniziativa culturale dedicati all’opera di Giuliano Scabia;
  • la promozione di ogni altra iniziativa culturale volta a favorire dette attività. 3.2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio in via esclusiva o principale dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5 comma 1 lettera i) del CTS rappresentata dall’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo 5 del CTS.
    3.3. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 4 — Entrate correnti #

4.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

  1. gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del Patrimonio della Fondazione;
  2. le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del Patrimonio della
  3. Fondazione;
  4. i redditi derivanti dal Patrimonio della Fondazione;
  5. gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività della Fondazione;
  6. gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
  7. i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al Patrimonio della Fondazione;
  8. ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo Patrimonio;
  9. contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici o privati.

Articolo 5 — Patrimonio iniziale #

5.1. Il Patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa.

Articolo 6 — Incremento del Patrimonio #

6.1. Il Patrimonio della Fondazione si incrementa:

  1. per effetto di apporti destinati a incremento del Patrimonio della Fondazione;
  2. per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del Patrimonio della Fondazione;
  3. per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del Patrimonio della Fondazione;
  4. per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del Patrimonio della Fondazione;
  5. per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a Patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente della Fondazione.

Articolo 7 — Salvaguardia del Patrimonio #

7.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del Patrimonio della Fondazione.
7.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il Patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
7.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di Patrimonio della Fondazione al finanziamento dell’attività corrente della Fondazione.

Articolo 8 — Divieto di distribuzione #

8.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 9 — Membri #

9.1. I membri della Fondazione si dividono in:

  • Fondatori;
  • Ordinari;
  • Sostenitori.

9.2. Sono Membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l’atto costitutivo della Fondazione.
9.3. Sono Membri Ordinari gli Enti pubblici o privati, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che aderiscono alla Fondazione successivamente, impegnandosi espressamente a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, se emanati e a contribuire al Patrimonio ai sensi di quanto disposto nel medesimo atto costitutivo. I Membri Ordinari sono ammessi con delibera non impugnabile del Consiglio Direttivo adottata col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.
9.4. Sono Membri Sostenitori gli Enti pubblici o privati, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione mediante contributi in denaro o in beni ovvero prestando una attività o un servizio, anche professionale, nelle forme e nella misura minima determinata dai Fondatori. I Membri Sostenitori sono ammessi con delibera non impugnabile del Consiglio Direttivo adottata col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.
9.5. Il Consiglio Direttivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l’esclusione dei Membri Ordinari e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, con particolare riguardo:

  • all’inadempimento dell’obbligo assunto di effettuare le contribuzioni, i conferimenti o i servizi;
  • alla condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  • trattandosi di enti persone giuridiche, in caso di trasformazione, fusione o scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, determinata da qualsiasi causa; apertura di procedure di liquidazione; fallimento o apertura di procedure concorsuali di tipo diverso.

9.6. I Membri Ordinari ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
9.7. I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 10 — Organi #

10.1. Sono organi della Fondazione (d’ora innanzi, gli “Organi”):

  1. il Consiglio Direttivo;
  2. il Presidente del Consiglio Direttivo (d’ora innanzi, il “Presidente”) e Vice Presidente
  3. Comitato Scientifico;
  4. l’Organo di Controllo;
  5. il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

Articolo 11 — Competenze del Consiglio Direttivo #

11.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell’attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché a effettuare l’amministrazione della Fondazione.
11.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

  1. nominare l’Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
  2. nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporne la revoca;
  3. deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  4. gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dai Fondatori e dal presente statuto;
  5. compiere qualsiasi atto di amministrazione straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
  6. approvare il bilancio d’esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
  7. approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività della Fondazione;
  8. deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;
  9. deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
  10. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell’organo amministrativo della Fondazione.

Articolo 12 — Composizione del Consiglio Direttivo #

12.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 e un massimo di 7 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.
12.2. I Consiglieri, il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dai Fondatori col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 13 — Durata della carica #

13.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno successivo.
13.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
13.3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 14 — Convocazione del Consiglio Direttivo #

14.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 Consiglieri o dall’Organo di Controllo.
14.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno.
14.3. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell’Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
14.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Articolo 15 — Deliberazioni del Consiglio Direttivo #

15.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
15.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d’età.
15.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
15.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
15.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.
15.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
15.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall’adunanza del Consiglio Direttivo.
15.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
15.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, non sono valide qualora cagionino a essa un danno.
15.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.
15.11. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati e possono partecipare senza diritto di voto anche membri esterni alla Fondazione.
15.12. L’organo di controllo non ha diritto di voto quando partecipa alle riunioni al consiglio direttivo

Articolo 16 — Presidente e Vice Presidente #

16.1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, è nominato dai Fondatori col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
16.2. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

  1. effettuare l’ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il
  2. legittimo ed efficiente andamento;
  3. verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
  4. convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
  5. predisporre la bozza del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
  6. rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio;
  7. attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

16.3. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell’attività nel frattempo compiuta.
16.4. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
16.5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 17 — Comitato scientifico #

17.1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Comitato scientifico fra personalità del mondo della cultura che abbiano assunto particolare rinomanza per studi, attività e competenze attinenti alle finalità della Fondazione.
17.2. Il Comitato scientifico è composto da un minimo di tre membri. Il Comitato dura in carica 5 anni e scade in coincidenza con la scadenza del Consiglio Direttivo in carica. I suoi componenti possono essere riconfermati.
17.3. Il Comitato scientifico elabora i programmi di attività della Fondazione e li propone al Presidente ed al Consiglio Direttivo e, una volta approvati da quest’ultimo, ne cura l’esecuzione, e può proporre ogni iniziativa ritenuta utile per il conseguimento degli scopi statutari.
17.4. Il Comitato scientifico nomina tra i propri componenti il Direttore del Comitato medesimo con funzioni di coordinamento. Il Direttore del Comitato scientifico è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo sui programmi culturali della Fondazione.

Articolo 18 — Composizione dell’Organo di Controllo #

18.1. L’Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all’atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
18.2. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l’incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l’Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.
18.3. Qualora competa all’Organo di Controllo l’esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllo Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 19 — Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo #

19.1. L’Organo di Controllo:

  1. vigila sull’osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;
  2. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
  3. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
  4. esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS.

Articolo 20 — Durata in carica dell’Organo di Controllo #

20.1. L’Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo successivo.
20.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 21 — Esercizi #

21.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 — Devoluzione del Patrimonio #

22.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo Patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.